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Corso per Responsabile Tecnico di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Descrizione: La corretta gestione dei rifiuti impone comportamenti, obblighi e doveri dai quali derivano responsabilità ben precise ed un sistema sanzionatorio complesso a seguito delle recenti novità apportate dalla Legge delega ambientale (Legge 308/04) e dal Testo unico in materia entrato in vigore il 29 Aprile 2006 (D. Lgs. 152/06).

Il Corso, autorizzato dalla Provincia di Bari, fornisce la qualifica di Responsabile Tecnico di imprese operanti nel settore trasporti e gestione dei rifiuti, obbligatoria per tutte le categorie per le quali è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, valida in tutta Italia. Vengono affrontate le tematiche indicate dal decreto 406/98.

 

Durata:
- Modulo di Base (I rifiuti) - 40 ore
- Modulo A (
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) - 16 ore
- Modulo B (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) - 44 ore
- Modulo C (Tecniche di gestione degli impianti) - 40 ore
- Modulo D (Tecniche di stoccaggio dei rifiuti) - 40 ore
- Modulo E (Tecniche di intervento di bonifica) - 40 ore
- Modulo F (Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto) - 40 ore

Destinatari: il corso è rivolto a Dirigenti e Funzionari di Enti Pubblici del Settore Ambientale, ai Funzionari preposti negli organi di Polizia, ai Legali Rappresentanti e Dirigenti di Aziende del settore che possono acquisire la qualifica di Responsabile Tecnico in virtù dell’esperienza maturata e del titolo acquisibile con la partecipazione al Corso, nonché ai dipendenti di Aziende in procinto di presentare domanda di iscrizione all’Albo ed infine a Professionisti o Laureati in materie scientifiche ed economico-giuridiche che desiderino acquisire conoscenze ed una qualifica ambientale.

Normativa di riferimento: D.M. n. 406 del 28/04/1998

→ Scarica la scheda del corso

Per ulteriori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti ai numeri: Tel. 080.325.49.86 - Fax 080.322.33.37

oppure invia una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  specificando nell’oggetto il tipo di corso.

APPROFONDIMENTI 

ale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. Quali Aziende devono iscriversi all'Albo?Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/97 (modificato dalla legge 426/98) hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo:
le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti;
le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
le imprese di commercio ed intermediazione dei rifiuti;
le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Inoltre, l'articolo 30 prevede l'iscrizione mediante procedura semplificata dei seguenti soggetti:
aziende speciali, Consorzi e società costituite ai sensi della legge 142/1990 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti (art. 30, comma 10);
imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dalle norme di attuazione degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97 (art. 30, commi 16 e 16 bis).
L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata ogni cinque anni. Per l'iscrizione con "procedura semplificata" la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio per le attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività, l'iscrizione abilita alla gestione di impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del Dlgs 22/97.
A seconda del tipo e della dimensione dell'attività le imprese possono richiedere l'iscrizione per una o più categorie, e relative classi, individuate dagli articoli 8 e 9 del Regolamento.
COSA E’ L’ALBO GESTORI AMBIENTALI?
L'Albo nazionale gestori ambientali, succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97, ed è istituito dal D.Lgs 152/06. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, formato da 15 membri competenti in materia e nominati con DPR  e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. Quali Aziende devono iscriversi all'Albo?Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/97 (modificato dalla legge 426/98) hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo:

- le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- le imprese di commercio ed intermediazione dei rifiuti;
- le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
- le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
 
Inoltre, l'articolo 30 prevede l'iscrizione mediante procedura semplificata dei seguenti soggetti:

- aziende speciali, Consorzi e società costituite ai sensi della legge 142/1990 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti (art. 30, comma 10);
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dalle norme di attuazione degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97 (art. 30, commi 16 e 16 bis).
 
L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata ogni cinque anni. Per l'iscrizione con "procedura semplificata" la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio per le attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività, l'iscrizione abilita alla gestione di impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del Dlgs 22/97. 

A seconda del tipo e della dimensione dell'attività le imprese possono richiedere l'iscrizione per una o più categorie, e relative classi, individuate dagli articoli 8 e 9 del Regolamento.