Corso per RLS – Rappresentante dei Lavoratori
€73,20 - €244,00Fascia di prezzo: da €73,20 a €244,00 IVA inclusa
Formazione di Base e Aggiornamento
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Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
DESCRIZIONE
Il nostro corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori – RLS fornisce le competenze e gli strumenti pratici per tutelare la sicurezza dei tuoi colleghi. Non si tratta solo di adempiere a un obbligo di legge, ma di diventare una figura chiave per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
Con una formazione completa e aggiornata, imparerai a:
- Analizzare i rischi: Identificare e valutare le potenziali minacce per la salute e la sicurezza.
- Tutelare i lavoratori: Assicurarti che le misure di sicurezza siano rispettate e che ogni dipendente sia protetto.
- Collaborare in azienda: Lavorare a stretto contatto con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione per un ambiente di lavoro più sicuro.
Grazie al nostro corso, sarai in grado di svolgere il tuo ruolo di RLS con competenza e autorevolezza, promuovendo una cultura della sicurezza attiva e coinvolgendo i lavoratori in ogni fase del processo.
Aggiornamento Obbligatorio RLS: La normativa prevede l’obbligo di aggiornamento annuale per le aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, per garantire che le competenze in materia di sicurezza siano sempre aggiornate.
DURATA
- 32 ore (corso base)
- 4 ore (corso aggiornamento per le aziende da 15 a 50 dipendenti)
- 8 ore (corso aggiornamento per le aziende oltre i 50 dipendenti)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 37, Dlgs 81/2008
SEDI DI SVOLGIMENTO
- Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
- Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P
- Altamura – Via San Giovanni Rotondo, 24
APPROFONDIMENTI
In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
- effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
- accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
- dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso;
- provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.
In ultimo, il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al Rappresentante di svolgere le sue funzioni durante l’orario lavorativo e non può detrarre denaro dalla sua ordinaria retribuzione per il tempo dedicato a ricoprire questo ruolo.
- Aziende artigiane e industriali non superiori ai 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- Aziende ittiche fino con un massimo 20 addetti
- Altre fino a 20 addetti
Nei casi superiori ai suddetti è necessario ricorrere alla nomina di un RSPP esterno.
L’apprendista è pertanto un lavoratore per cui ai sensi dell’art 47, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. può essere eletto quale RLS.
Se nessuno dei due volesse svolgere tali funzioni, il datore di lavoro deve rivolgersi all’Organismo Paritetico o, in mancanza, al Fondo costituito presso l’INAIL, così come sancito dall’art. 48, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i..per la nomina , in sostituzione dell’R.L.S., dell’R.L.S.T. di cui all’art 48 dello stesso decreto.
- 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.
La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.
Informazioni
Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86

