€146,40 – €427,00 IVA inclusa
La finalità del progetto formativo è quella di fornire le conoscenze di base e di completamento per il personale che svolge lavori elettrici, al fine di poter attribuire le qualifiche di:
Inoltre per lo stesso personale che svolge anche lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione), il corso permette, al Datore di lavoro, di conferire ad essi l’idoneità allo svolgimento della suddetta attività (PEI) ai sensi delle Nuove Norme CEI 11-27:2021 e CEI EN 50110-1:2014 (CEI 11-48).
Il corso è rivolto a installatori e manutentori che svolgono lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici, fuori tensione o in tensione.
Il percorso formativo per gli addetti ai lavori elettrici si compone di una parte teorica (livello 1 A e 2 A della norma CEI 11-27 V Edizione del 2021) e una parte pratica (livello 1 B e 2 B della norma CEI 11-27 V Edizione del 2021).
I corsi per Addetti ai Lavori Elettrici CEI 11-27 sono modulari ed è quindi possibile partecipare solo alla parte teorica, solo alla parte pratica o ad entrambe.
Art. 82, Dlgs 81/2008; NORMA CEI 11-27:2021
24 ore
Al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, l’articolo 83 – relativo ai lavori in prossimità di parti attive – indica che “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”.
Al Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” l’articolo 117 recita: “Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
Riguardo alla distanza di sicurezza il comma 2 indica che “deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti”.
Fra le principali novità introdotte dal d.lgs. 81/2008 viene sancita l’abrogazione e l’esclusione delle prescrizioni tecniche, in buona parte obsolete, contenute nella precedente legislazione (d.lgs 626/94), ora riferite alla più dinamica normativa Cei e Uni (Allegato IX), salvo alcune recrudescenze negli allegati, dove permangono regole tecniche superflue e qualche contraddizione. Contraddittoria o perlomeno poco chiara è la disposizione dettata dall’art. 83, riguardante i lavori in prossimità di parti attive, stabilendo con la tabella 1 dell’allegato IX, per la stessa condizione, distanze differenti da quelle indicate dalla norma Cei 11-27.
L’obiettivo è quello di realizzare e garantire una doppia protezione isolante nei confronti delle parti in tensione su cui si deve operare.
Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86