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Corso per RSPP e ASPP – Mod. A + B + C

146,40463,60 IVA inclusa

DESCRIZIONE

Il corso nasce per rispondere alle esigenze di formazione provenienti dal D.Lgs. 195/2003, che ha introdotto un significativo cambiamento rispetto all’ex D.Lgs. 626/94 (attuale Dlgs 81/2008), con l’art. 8-bis che richiede una “qualifica professionale” per le persone, interne o esterne ad un’organizzazione, come “Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori (ASPP – RSPP)”. Per rivestire tale ruolo è prevista la partecipazione a specifici corsi di formazione da parte sia degli Addetti che dei Responsabili SPP.
Il corso è predisposto in modo perfettamente conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e quel che riguarda sia i contenuti specifici, che le indicazioni metodologiche e le modalità di valutazione e certificazione.

DESTINATARI

RSPP e/o ASPP interno o esterno ad una organizzazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 32, Dlgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

MODULI e DURATA

CORSI BASE

  • Modulo A – Formazione di base per RSPP e ASPP: 28 ore
  • Modulo B per RSPP e ASPP
    • Modulo Comune (48 ore)
    • Moduli Specializzazione (specifica per settore produttivo):
      • SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore
      • SP2: cave – costruzioni della durata di 16 ore
      • SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore
      • SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore
        le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi
  • Modulo C – Gestionale e Relazionale solo per RSPP: 24 ore

CORSI AGGIORNAMENTO

  • RSPP: 40 ore nel quinquennio
  • ASPP: 20 ore nel quinquennio
  • Ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione a corsi di aggiornamento per Formatore per la Sicurezza sul Lavoro (D.I. 06/03/2013) e aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza (All. XIV D.Lgs 81/2008) è da ritenersi valida e viceversa

    SCHEMA RSPP/ASPP ACCORDO STATO-REGIONI 7 LUGLIO 2016
    SEDI DI SVOLGIMENTO
    • Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
    • Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P
    • Altamura – Via San Giovanni Rotondo, 24
    APPROFONDIMENTI
    IL CORSO RSPP/ASPP MODULO A, VA AGGIORNATO?
    Chiunque ha frequentato il corso RSPP/ASPP modulo A, previsto dall’accordo Stato Regioni del 26-01-2006, acquisisce un credito formativo permanente. Non è dunque previsto un corso aggiornamento.
    IL CORSO RSPP MODULI ATECO B, PREVEDE UN AGGIORNAMENTO?
    Chiunque ha frequentato un qualsiasi corso RSPP/ASPP modulo B, previsto dall’accordo Stato Regioni del 26-01-2006, acquisisce un credito formativo particolare, temporalmente condizionato, perché tale frequenza, dice testualmente l’accordo “costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore”, ma “in ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento”.
    IL CORSO RSPP MODULO C, DEVE ESSERE AGGIORNATO?
    Chiunque ha frequentato il modulo RSPP C dall’accordo Stato Regioni del 26-01-2006, acquisisce un credito permanente. Non è dunque previsto un corso aggiornamento.
    COSA SIGNIFICA AGGIORNARE UN CORSO MODULO B?
    Aggiornare un modulo B significa frequentare uno o più corsi di aggiornamento entro 5 anni dalla data di dalla data di svolgimento del corso, oppure dalla data di conseguimento della laurea, nel caso di soggetti esonoerati.
    COLORO CHE SONO ESONERATI DAL FREQUENTARE IL CORSO MODULO B DEVONO COMUNQUE FREQUENTARE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVISTO OGNI 5 ANNI?
    Si, tutti devono frequentare corsi di aggiornamento modulo B anche quella particolare tipologia di soggetti che sono esonerati dalla frequenza del modulo A e B in base all’art. 32 testo unico sicurezza (es. Ingegneri ed Architetti).
    Importante: la data di decorrenza del quinquennio di aggiornamento, per tutti gli individui esonerati dal modulo A e B, scatta dalla data di conseguimento della laurea.
    QUALI SONO I REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI (ASPP) E DEI RESPONSABILI (RSPP) DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI?
    I requisiti professionali degli addetti (ASPP) e dei responsabili (RSPP) dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni sono sanciti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.Lgs. 106/09 e dall’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016. Per lo svolgimento di tali funzioni è necessario essere in possesso di: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione specifici, inerenti la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Informazioni

Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86