DESCRIZIONE
Esperienza lavorativa e formativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità.
Si distinguono in:
- Tirocini Curriculari
- Tirocini per l’accesso alla professione
- Tirocini formativi e di orientamento
- Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
- Tirocini estivi di orientamento
- Tirocini per extracomunitari.
Coid è autorizzata dalla Regione Puglia a svolgere servizi di consulenza per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento: si tratta di tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro
DURATA
- Non superiore a sei mesi (prorogabili non più di 30 gg.)
- Non superiore a 12 mesi (prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi)
nel caso in cui il tirocinio sia diretto a:
- soggetti disabili (comma1 art1 legge 68/1999 - Nome per il diritto al lavoro dei disabili)
- persone svantaggiate (Legge 381/1991 - Disciplina delle cooperative sociali)
- immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione interazionale
Orario: Non superiore alle 30 ore settimanali, in fascia diurna.
DESTINATARI
Soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all'obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente.
Per i tirocini estivi l'età minima è fissata a quindici anni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R. 5 agosto 2013, n. 23 - Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro
Reg. Reg 10 marzo 2014, n. 3 - Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro
D.D. Serv. F.P. 9 aprile 2014, n. 291 - Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014 - “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”. Approvazione Modello di Convenzione e Progetto Formativo Individuale per l’attivazione dei tirocini
SERVIZI OFFERTI
- Predisposizione di apposita convenzione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del soggetto ospitante.
La convenzione definisce gli obblighi dei soggetti sottoscrittori. Può essere riferita a più tirocini da attivare, ha una validità di un anno e conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.
- Predisposizione di un progetto formativo individuale, da allegare alla convenzione.
Il progetto dovrà essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dai tutores designati per le attività didattico organizzative e di affiancamento.
- Trasmissione della convenzione e del progetto formativo alle R.S.A/R.S.U. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
- Rilascio della attestazione delle competenze acquisite, eventualmente con riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (DGR n.1277/2013) oppure alla Nomenclatura di cui alla Classificazione delle Unità Professionali ISTAT/ISFOL.
- Registrazione - mediante raccordo con i Centri per l'Impiego e previa verifica della frequenza di almeno il 70% - del tirocinio sul Libretto Formativo del Cittadino (DD Puglia n.854/2013.