
DESCRIZIONE
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è una delle più importanti Direttive di Prodotto. Con il suo recepimento, avvenuto con il D. Lgs 17/2010, sono state introdotte rilevanti novità riguardo alle nuove responsabilità di Progettisti, Costruttori, Datori di lavoro e dei Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione.
Lo scopo è fornire una conoscenza base sui requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE, sugli adempimenti da essa richiesti e sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti (progettisti, fabbricanti, venditori, utilizzatori).
PROGRAMMA DEL CORSO
- Il quadro normativo italiano D.Lgs. 17/2010
- Le direttive 98/37/CE e 2006/42/CE a confronto
- Responsabilità del fabbricante e dell’utilizzatore
- Il concetto di “quasi-macchina”
- La valutazione dei rischi
- I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- Le norme tecniche di settore
- I sistemi di controllo legati alla sicurezza
- Il fascicolo tecnico e la documentazione tecnica
- Il manuale delle istruzioni per l’uso
- Dichiarazione di conformità e Marcatura CE
- Regolamentazione delle macchine usate
- Finanziamenti per riqualificazione del parco macchine
- Quadro sanzionatorio
- Attrezzature di sollevamento e macchine in uso nei cantieri
DESTINATARI
Fabbricanti, Progettisti, Consulenti, Ingegneri, Periti Industriali, Installatori, Importatori, Utilizzatori di macchine, Responsabili addetti alla manutenzione, Personale tecnico, Addetto SPP, autorità di controllo e vigilanza, Preposti (responsabili) alla progettazione, addetti alla manutenzione e/o alla conduzione di macchine. Responsabili tecnici di imprese installatrici. Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
SEDI DI SVOLGIMENTO
- Bari - Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
- Altamura - Via San Giovanni Rotondo, 24
- Gravina in Puglia - Via Alcide De Gasperi, 140/P
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Recepimento nazionale D.Lgs. n.17 del 27 gennaio 2010, D.lgs 81/08 coordinato 106/09
DURATA
16 ore
ALLEGATI
APPROFONDIMENTI
Nel caso il fabbricante indichi nella dichiarazione i riferimenti di una norma armonizzata, l’autorità di sorveglianza del mercato è autorizzata a ritenere che la norma sia stata applicata nella sua interezza. Se il fabbricante applica soltanto in parte il contenuto della norma armonizzata deve pertanto indicare chiaramente i paragrafi della norma armonizzata che sono stati applicati.
RICHIEDI PREVENTIVO
Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86

