Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP – Sostitutivo del libretto sanitario
DESCRIZIONE
Il corso di Formazione per Alimentaristi, altrimenti detto “corso ex libretto sanitario”, ha come obiettivo fornire le nozioni utili per poter lavorare a contatto con gli alimenti presso bar, ristoranti, alberghi e strutture dove si manipolano cibi in generale.
Al termine della formazione, viene rilasciato un attestato che sostituisce il libretto sanitario, abrogato e sostituito dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione in materia di igiene degli alimenti (HACCP).
L’attestato finale, pertanto, è valido su tutto il territorio nazionale.
La legge, inoltre, pone a carico del datore di lavoro l’onere della formazione e dell’aggiornamento del personale dipendente, dunque la mancata esibizione dell’attestato o diploma di frequenza al corso, potrebbe essere punito, dalle autorità competenti, con sanzioni amministrative che vanno da € 250,00 a € 1.000,00.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso può essere erogato in modalità e-learning (On-Line) o in modalità frontale (aula)
E-Learning (On-Line)
Videolezioni: il docente esperto, ripreso in video, presenta in maniera integrata, contenuti che si riferiscono alle aree tematiche.
La videolezione è integrata da documenti di supporto didattico (slides, norme e giurisprudenza, grafici e statistiche, etc).
Frontale (aula)
Lezioni presso aule opportunamente attrezzate. Esposizione accurata da parte di un docente esperto che presenta, spiega e illustra i contenuti propri dell’argomento o della disciplina.
SEDI DI SVOLGIMENTO
Per i corsi in modalità frontale:
- Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
- Altamura – Via San Giovanni Rotondo, 24
- Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P
- Su richiesta, presso le aziende committenti
DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti coloro che manipolano alimenti, impiegati nelle attività che si occupano di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande: piccola e grande distribuzione, ristorazione, nonchè a panificatori, salumieri, macellai, fruttivendoli, artigiani pasticcieri, baristi, addetti alla somministrazione, ecc.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- REG. CE 852/2004
- REG. CE 853/2004
- REG. CE 854/2004
- REG. CE 882/2004
- D.LGS. 193/07
- LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 22
- Regolamento Regionale (Regione Puglia) 15/05/2008, n. 5
DURATA
- 4 ore: sia in modalità frontale che e-learning
ARGOMENTI
- Igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature
- Igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti (rischi per la salute legati al consumo di alimenti)
- Valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP)
APPROFONDIMENTI
Sì, l’attestato è valido su tutto il territorio nazionale ai sensi delle seguenti normative:
- Legge Quadro n°845/1978
- Pronuncia n°209/2012 del TAR Campania
- Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il D.Lgs. n°206/2007
Sì, ma esclusivamente coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico (cioè concluso il primo biennio delle scuole superiori).
Laurea in
- Medicina e Chirurgia
- Veterinaria
- Scienze Biologiche
- Scienze e Tecnologia Alimentare
- Assistente Sanitario
- Tecnica della Prevenzione
- Infermieristica
- Dietista
- Farmacia
- Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti
- Chimica o Chimica Industriale
- Biotecnologie
oppure
- Diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione, rilasciato da un Istituto Professionale Alberghiero.*
*Il possesso del diploma di “Operatore di Cucina” ed “Operatore di Sala” (titoli rilasciati da un Istituto Professionale Alberghiero) consente di ritenere assolto l’obbligo formativo soltanto per i due anni successivi al conseguimento del titolo
- Puglia – Periodicità: 4 Anni
- Basilicata – Periodicità: 2 Anni
- Emilia Romagna – Periodicità: 3 Anni
- Campania – Periodicità: 3 Anni
- Lombardia – Stabilita da Manuale HACCP
- Piemonte – Periodicità: 3 Anni
- Friuli Venezia Giulia – Periodicità: 2 Anni
- Liguria – Periodicità: 4 Anni
- Abruzzo – Periodicità: 3 Anni
- Calabria – Periodicità: 3 Anni
- Marche – Periodicità: 3 Anni
- Veneto – Se presenti variazioni nel ciclo produttivo
- Molise – Periodicità: 5 Anni
- Sardegna – Periodicità: 2 Anni
- Lazio – Non previsto
- Sicilia – Periodicità: 3 Anni
- Toscana – Periodicità: 5 Anni
- Trentino Alto Adige – Stabilita dal DDL
- Umbria – Periodicità: 3 Anni
- Valle D’Aosta – Periodicità: 3 Anni
Informazioni
Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86


