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Corso per addetto al servizio antincendio e gestione delle emergenze

73,20146,40 IVA inclusa

AGGIORNATO AL NUOVO DM 02/09/21

DESCRIZIONE

Il corso illustrerà alcuni modelli di comportamento utili alla gestione delle emergenze in caso di incendio analizzando i più probabili scenari di rischio, i più frequenti errori e le misure precauzionali di esercizio. La formazione per addetti al sevizio antincendio è correlata sia alla tipologia di attività delle aziende che al livello di rischio di appartenenza delle stesse.
Il corso per la gestione delle emergenze antincendio si compone di una parte teorica ed una parte pratica che permette ai corsisti di simulare lo spegnimento di un incendio.

DESTINATARI

Datori di lavoro, addetti al servizio di prevenzione e protezione, responsabili della sicurezza, lavoratori, consulenti, professionisti, addetti al servizio antincendio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dlgs 81/08 art. 43; L. 609/06; DM 10/03/98; DM 02/09/21

DURATA

CORSO BASE:

  • 4 ore (Basso Rischio)
  • 8 ore (Medio Rischio)

CORSO AGGIORNAMENTO:

  • 2 ore (Basso Rischio)
  • 5 ore (Medio Rischio)
SEDI DI SVOLGIMENTO
  • Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
  • Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P
  • Altamura – Via San Giovanni Rotondo, 24
APPROFONDIMENTI
COME SI CLASSIFICA IL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO?
Luogo di lavoro a rischio basso:

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luogo di lavoro a rischio medio:

Si intende luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato:

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO ALLA FORMAZIONE ANTINCENDIO?
In caso di inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal DLGS 81/2008, la sanzione prevede l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro o l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
IN QUALI ATTIVITÀ I SOGGETTI INCARICATI ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI SONO OBBLIGATI A SOSTENERE UN ESAME PRESSO I VIGILI DEL FUOCO?
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
QUANDO EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEL CORSO ANTINCENDIO?
è opportuno che l’aggiornamento del corso per addetti al servizio antincendio avvenga con cadenza triennale dalla data del completamento del corso di base.
QUANDO È OBBLIGATORIO FORMARE ADDETTI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE?
La formazione per la gestione delle emergenze antincendio nelle scuole è obbligatoria per gli edifici in cui siano presenti contemporaneamente 100 persone (personale docente, personale ata e alunni).
DOVE SI SVOLGONO I CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO?
I corsi per addetti al servizio Antincendio e gestione delle emergenze si svolgono presso le sedi Coid di Gravina in Puglia, Altamura e Bari; i nostri maggiori clienti provengono da tutte le città della Puglia (Corato, Ruvo, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula, Laterza ecc.) e della Basilicata (Matera, Potenza, ecc.).

Informazioni

Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86