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Corso per Preposto alla Sicurezza

109,80170,80 IVA inclusa

DESCRIZIONE

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Si specifica che il preposto dovrà partecipare sia alla formazione di base prevista per i lavoratori che alla formazione aggiuntiva descritta di seguito, in conformità all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2012.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai preposti ovvero coloro che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

SEDI DI SVOLGIMENTO
  • Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
  • Altamura – Via San Giovanni Rotondo, 24
  • Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
  • Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011
DURATA
  • Formazione aggiuntiva: 8 ore
ARGOMENTI
    – Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità;
    – Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;
    – Il processo di valutazione dei rischi;
    – Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
    – Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
    – Incidenti e infortuni mancati;
    – Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
    – Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
APPROFONDIMENTI
CHI È IL PREPOSTO E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE?
La definizione di Preposto è indicata all’art. 2 comma 1 lett e) del D.Lgs. 81/08 la quale lo identifica come colui che sovrintende, unitamente al datore di lavoro e ai dirigenti, le attività finalizzate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso l’osservanza di tutte le disposizioni in merito. Il preposto è incaricato della sorveglianza e controllo del lavoro di uno o più lavoratori con poteri di supremazia e, nel contempo, alle dirette dipendenze del Datore di lavoro. I suoi poteri devono essere specificamente attribuiti, in base a direttive esplicite ed esaurienti del datore di lavoro o del dirigente).
I compiti del Preposto in materia di sicurezza e salute sono riportati all’art. 19 del D.Lgs. 81/08.
QUALE DIFFERENZA C'È TRA IL PREPOSTO E IL DIRIGENTE?
Entrambi i soggetti sono recenti introduzioni del nuovo dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il dirigente viene definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa mentre il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La parte iniziale è comune ma la differenza in termini di attribuzioni è differente. Il preposto alla sicurezza è infatti quel soggetto della prevenzione aziendale che ha il compito di sovrintendere all’attività lavorativa mentre il dirigente è colui il quale attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa.

IL PREPOSTO DEVE ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA NOMINA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO?
I preposti sono dipendenti che, pur essendo in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al datore di lavoro, hanno doveri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull’applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza. L’individuazione del preposto avviene in base alla mansione di controllo effettivamente esercitata e non in base ad una nomina formale, come d’altra parte si evince anche dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08.

COME AVVIENE LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI?
Sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tale accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti.
La formazione può avvenire sia in aula che nei luoghi di lavoro e i corsi devono essere tenuti da docenti interni o esterni all’azienda che abbiano una comprovata esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da un modulo particolare (formazione particolare aggiuntiva) in relazione ai compiti da lui esercitati in maniera di sicurezza che ha una durata minima di 8 ore.

La formazione dei dirigenti, che ha una durata minima di 16 ore, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli: 1) normativo-giuridico, 2) gestione e organizzazione della sicurezza, 3) individuazione e valutazione dei rischi, 4) comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Per i lavoratori, i dirigenti e i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore con decorrenza dalla data di conclusione dei rispettivi percorsi formativi.

Relativamente a lavoratori e preposti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione generale e specifica coloro per i quali i datori di lavoro possano comprovare di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare aggiuntiva per i preposti dovrà concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Relativamente ai dirigenti, sono esonerati dal corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/08/2003 o a quello del modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

DOVE SI SVOLGONO I CORSI PER DIRIGENTE?
I corsi per preposto si svolgo presso le sedi Coid di Gravina in Puglia, Altamura e Bari. I nostri maggiori clienti provengono da tutte le città della Puglia (Corato, Ruvo, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula, Laterza ecc.) e della Basilicata (Matera, Potenza, ecc.).
La sede di Bari, situata in una prestigiosa zona (Poggiofranco), è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed è situata in una posizione strategica che permette l’affluenza di allievi-partecipanti provenienti da tutta la provincia di Bari (Bitonto, Molfetta, Monopoli, Modugno, Terlizzi, Triggiano, Putignano, Conversano, Noicattaro, Mola di Bari, Palo del Colle, Giovinazzo, Casamassima, Noci, Castellana Grotte, Rutigliano, Valenzano, Polignano a Mare, Adelfia, Capurso, Locorotondo, Turi, Bitetto, Bitritto, Alberobello, Sannicandro di Bari, Sammichele di Bari, Cellamare, Binetto), della BAT (Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia, Spinazzola), di Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia.
Su richiesta, i corsi per Dirigente e Preposto alla Sicurezza aziendale, possono essere svolti presso le sedi delle aziende committenti.
SCHEMA DELLA FORMAZIONE (ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011)

Informazioni

Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86